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Detrazione provvigione dell’agenzia, si può?

Detrazione provvigione dell’agenzia immobiliare: quali sono le condizioni per usufruire dell’agevolazione?

Forse in molti non lo sanno, ma il Fisco consente di portare in detrazione le spese di intermediazione immobiliare, ovvero le provvigioni pagate all’agenzia immobiliare per l’acquisto di un immobile da adibire ad abitazione principale.

Sicuramente una buona notizia, anche se la cifra che si può recuperare non è molta: infatti, come ha spiegato l’Agenzia delle Entrate, quando compriamo casa, indipendentemente dalla somma pagata all’agente immobiliare per il lavoro svolto, è possibile andare a detrarre il 19% calcolato su un importo non superiore a 1.000 euro per ciascuna annualità.

A conti fatti, il contributo massimo che si può ottenere è pari a 190 euro.

Quando l’agenzia ha diritto alla provvigione?

La provvigione rappresenta il compenso riconosciuto all’agente immobiliare, in relazione alla sua attività di mediazione, da due parti che hanno concluso un affare. 

L’articolo 1754 del Codice Civile stabilisce che l’attività di mediazione sia consentita esclusivamente ai soggetti iscritti presso il Repertorio Economico e Amministrativo (REA) con il codice ATECO dei mediatori immobiliari, presso la Camera di Commercio di competenza.

Per il pagamento delle provvigioni è indispensabile che si sia finalizzata la conclusione di un affare e che questa sia avvenuta per merito del lavoro di mediazione di un agente immobiliare regolarmente abilitato a esercitare questa funzione.

La legge 39/1989 chiarisce quando e come l’agente matura il diritto alla provvigione.

Concretamente, questo avviene con l’accettazione della proposta d’acquisto (regolarmente notificata) da parte del venditore o con la stipula di un contratto preliminare di vendita, noto anche come compromesso.

Detrazione provvigione agenzia immobiliare: quali sono i requisiti?

La provvigione pagata all’agenzia può essere detratta nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui la stessa è stata sostenuta, a patto che:

  • l’oggetto della compravendita sia una prima casa, cioè un immobile da adibire ad abitazione principale;
  • il contratto preliminare risulti registrato.

Quest’ultimo aspetto è molto importante, dal momento che in caso di mancata stipula del contratto definitivo di acquisto dell’immobile il contribuente dovrà restituire la detrazione di cui ha usufruito, la quale sarà assoggettata a tassazione separata. 

Fondamentale sapere che, già a partire dal 2020, la detrazione per spese di intermediazione immobiliare spetta solamente se il pagamento avviene con mezzo tracciabile e il notaio deve essere informato dell’effettuato pagamento. 

Questo perché nel rogito, ai fini della detrazione, devono essere presenti gli estremi del pagamento e i riferimenti dell’agenzia immobiliare che ha ricevuto la provvigione. Se mancano questi dati, la spesa non è detraibile. 

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