provvigione agenzia immobiliare

Quando è dovuta la provvigione dell’agente immobiliare?

In quali casi l’agente immobiliare matura il diritto alla provvigione? I chiarimenti della Corte di Cassazione.

Secondo la legge (art.1754 codice civile), l’agente immobiliare è il professionista che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un contratto, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza.

Questo vuol dire che il mediatore è sempre imparziale ed è tenuto a fare gli interessi del compratore e del venditore.

Per il lavoro che svolge ha diritto a una provvigione, che gli viene riconosciuta dai soggetti che hanno chiuso l’affare e che, senza il suo apporto, non sarebbero entrati in relazione e non avrebbero concluso l’operazione.

Quando matura il diritto del mediatore alla provvigione?

La Corte di Cassazione ha chiarito quali siano i presupposti che fanno sorgere il diritto al pagamento del compenso (sentenza n. 7029 pubblicata lo scorso 12 marzo 2021).

Nell’ambito della sentenza, che vedeva coinvolti un’agenzia immobiliare e il suo cliente, i giudici hanno stabilito che la provvigione è dovuta tutte le volte che la conclusione dell’affare è in rapporto causale con l’attività dell’intermediario.

Tale situazione si verifica anche quando non c’è un collegamento di causa-effetto diretto ed esclusivo, cioè anche quando non è stato firmato alcun accordo o mandato in esclusiva.

È sufficiente che l’attività con la quale l’agente ha messo in contatto le parti interessate, rispettivamente alla vendita e all’ acquisto dell’immobile (così come per la locazione/affitto), costituisca l’antecedente indispensabile per pervenire, attraverso fasi e vicende successive, alla conclusione del contratto.

In altre parole, la prestazione del mediatore può esaurirsi anche nella semplice individuazione di uno dei contraenti e nella messa in contatto di quest’ultimo con l’altra parte interessata all’affare, quando ne sia poi scaturita la conclusione.

Per l’agente immobiliare basta questa circostanza, fosse anche solo l’essersi limitato a presentare venditore e acquirente concordando un giorno per la visita dell’immobile, perché possa dirsi maturato il suo diritto alla provvigione.

Quindi, non è indispensabile che l’agente immobiliare intervenga anche nelle varie fasi della trattativa sino alla stipula del contratto di compravendita/affitto/locazione.

Condizione necessaria e sufficiente è che quest’ultima possa legittimamente ritenersi conseguenza prossima o remota dell’operato dell’intermediario.

Perciò, anche in mancanza di un contratto scritto tra il cliente e l’agente immobiliare, in caso di conclusione dell’affare tra le parti da questi messe in contatto, scatta il diritto di quest’ultimo al pagamento della provvigione, perché senza tale attività l’affare non sarebbe andato in porto.

Inoltre, anche se il rapporto di mediazione è sorto per incarico di una delle parti, l’altra resta ugualmente vincolata verso il mediatore al pagamento del suo compenso.

ATTENZIONE!

Ti ricordiamo che il mediatore ha diritto di riscuotere la provvigione dalle parti coinvolte nell’operazione immobiliare SOLO se è un vero mediatore, cioè un professionista qualificato regolarmente iscritto al registro delle imprese o al REA e non un agente immobiliare abusivo.

Cerchi un professionista serio che possa aiutarti a vendere o comprare casa a Pisa?

Vai sul sicuro: l’Agenzia Immobiliare La Fortezza è a tua disposizione!

Contattaci per maggiori informazioni.

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.