Il Decreto fiscale 2020 modifica alcune norme che regolano il mutuo per l’acquisto della prima casa e stabilisce lo stop al pignoramento dell’immobile in presenza di condizioni specifiche.
Vediamo qual è la procedura da seguire per non perdere la casa e quali sono i requisiti.
Come abbiamo approfondito nel nostro articolo “Ritardo nel pagamento delle rate del mutuo: quali sono le conseguenze?”, se non si pagano le rate del mutuo la banca può prendersi la casa.
Infatti dopo 18 rate non versate, l’istituto di credito ha facoltà di rivolgersi al Tribunale per avviare la procedura esecutiva: l’immobile viene messo all’asta e l’eventuale eccedenza, una volta venduto, retrocessa al debitore.
Torniamo su questo argomento per parlare delle novità introdotte nella Normativa 2020.
Chi ha difficoltà a pagare il mutuo e rischia di subire la procedura esecutiva, da quest’anno ha qualche speranza in più di non perdere la sua abitazione.
Cosa cambia con il Decreto fiscale?
Dal 2020 nei casi in cui è previsto l’avvio della vendita all’asta dell’immobile è possibile fare una richiesta di rinegoziazione del mutuo, evitando così il pignoramento.
La domanda di rinegoziazione del mutuo per la prima casa si può presentare entro il 31 dicembre 2021, per una cifra che non deve superare i 250.000 euro.
L’importo che il debitore offrirà con la rinegoziazione non può essere inferiore al debito totale residuo, maggiorato degli interessi.
Una volta confermata la procedura, il saldo del mutuo rinegoziato dovrà avvenire al massimo entro 30 anni (ed in ogni caso non oltre gli 80 anni di età del richiedente).
Invece, se la domanda di rinegoziazione del mutuo viene respinta, il debitore ha diritto a chiedere il soccorso di un parente fino al 3° grado che potrà ottenere la rinegoziazione alle stesse condizioni.
Qualora al parente venisse accettata la richiesta, diventerebbe lui proprietario dell’immobile ed il debitore conserverebbe il diritto ad abitare nella casa per cinque anni.
Al termine di questo periodo, se il debitore è riuscito a restituire il denaro prestato dal parente che ha richiesto la rinegoziazione, può riappropriarsi della casa e del residuo del mutuo, sempre a patto che la banca sia d’accordo.
Nel momento in cui il debitore e il creditore presentano la domanda di rinegoziazione del mutuo al giudice, questo dispone la sospensione della procedura d’asta per sei mesi.
Da allora la banca ha tre mesi di tempo per svolgere l’istruttoria per determinare se il debitore è in grado di far fronte al mutuo rinegoziato.
Nel frattempo il debitore può anche chiedere un mutuo con un altro istituto di credito con cui estinguere il debito precedente e richiedere l’accesso al Fondo per la prima casa gestito da Consap che, se accordato, garantisce fino al 50% dell’importo oggetto di negoziazione.
Stop al pignoramento: requisiti e limiti.
La possibilità di chiedere la rinegoziazione del mutuo vale solo in presenza di alcuni requisiti e sottolinea dei limiti.
Ecco quali sono le condizioni che devono ricorrere perché la tutela sia applicabile:
- il debitore deve essere identificato come persona fisica, per cui artigiani, partite IVA o professionisti sono esclusi;
- il debitore deve aver contratto un mutuo ipotecario per l’acquisto della prima casa in cui effettivamente risiede (in sostanza l’abitazione in questione deve coincidere con la residenza del debitore);
- la procedura di pignoramento deve essere scattata tra il 1° gennaio 2010 e il 30 giugno 2019;
- il creditore deve essere una banca a cui il debitore deve aver rimborsato almeno il 10% dell’importo pattuito.
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