comodato d'uso gratuito

Quali sono diritti e doveri di chi concede il comodato d’uso gratuito?

Nel comodato d’uso una parte, detta comodante, consegna all’altra, detta comodataria, una cosa mobile o immobile affinché se ne serva per un determinato periodo di tempo o per un determinato uso, con l’obbligo di restituirla alla scadenza stabilita.

Con questo tipo di contratto è possibile quindi concedere a un parente o a un amico l’utilizzo di un’abitazione di cui si è proprietari, senza fargli pagare l’affitto.

Si tratta di una concessione temporanea da parte del proprietario del bene, in cui il trasferimento è solo momentaneo perché la proprietà resta a chi consegna l’immobile.

Il comodato d’uso può essere gratuito oppure a titolo oneroso se il bene viene ricevuto in cambio di una prestazione, come ad esempio quando si riceve un immobile per un determinato periodo di tempo, in cambio della cura di alcune parti dello stesso, oppure quando il comodatario paga una somma periodica, come rimborso di determinate spese (come stabilito dalla Cassazione nel 2001 con la sentenza n. 3021).

Tuttavia, anche se le parti dovessero pattuire un onere a carico del comodatario, è importante che questo non si ponga come un vero e proprio corrispettivo o contro-prestazione e che il “canone” previsto sia di importo modesto, quasi simbolico, affinché venga considerato un rimborso.

Questo rende il comodato d’uso a titolo oneroso diverso dalla locazione.

Per quanto riguarda invece il comodato d’uso gratuito, recentemente la Cassazione si è espressa con la sentenza n. 24448/19 del 31 maggio 2019 sui doveri del comodante.

Vediamo cosa può e non può fare chi presta temporaneamente un immobile di proprietà ad una persona di sua fiducia.

Il comodante NON PUÒ…

  1. chiedere la restituzione dell’immobile prima della scadenza del termine o dell’uso pattuito
  2. chiedere alcun corrispettivo per l’uso dell’immobile, in quanto concesso per motivi di amicizia, parentela o cortesia
  3. impedire al comodatario di fare dell’immobile l’uso che gli è espressamente o tacitamente consentito
  4. tacere i vizi dell’immobile di cui è a conoscenza e che potrebbero limitare o impedire l’uso dello stesso
  5. disdire le utenze stipulate a suo nome per ottenere la restituzione dell’immobile
  6. invadere le pertinenze dell’immobile in comodato o fare incursione in casa con le sue chiavi se non è stato espressamente autorizzato: così facendo, commetterebbe il reato di violazione di domicilio, a prescindere dalle ragioni per le quali abbia compiuto il gesto.

Il comodante PUÒ…

  1. chiedere immediatamente la restituzione dell’immobile qualora non vengano rispettati i patti dell’accordo
  2. non versare al comodatario il rimborso delle spese che sostiene nell’utilizzo del bene, ma è tenuto a contribuire solo per le spese straordinarie.

Il comodante HA IL DIRITTO DI…

  1. ottenere la riconsegna del bene da colui che lo ha avuto in prestito alla scadenza del contratto
  2. avere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata restituzione
  3. essere informato se il comodatario ha intenzione di consegnare l’immobile (ed il diritto di godimento del bene) ad altri: perché questo accada, il consenso del proprietario è indispensabile.

È frequente che un proprietario dia in uso gratuito una casa a un familare o ad un’altra persona cara e fidata.

Trattandosi di beni immobili, è sempre consigliabile sottoscrivere un contratto che permetta al comodatario l’intestazione delle utenze ed una corretta ripartizione di spese condominiali ed imposte.

Il contratto di comodato va sottoscritto e registrato in forma scritta presso qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate mediante il modello 69 e con il pagamento dell’imposta di registro di 200 euro con il modello F23 entro 20 giorni dalla data in cui è stato sottoscritto, come indicato nel D.P.R. 131/86, art. 5, del “Testo Unico delle disposizioni concernenti l’Imposta di Registro”.

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A presto.

 

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