Chi si avvale del Bonus prima casa per comprare la propria abitazione non può vendere l’immobile acquistato prima che siano trascorsi 5 anni dall’atto di compravendita per conservare l’agevolazione.
Quali sono le eccezioni a questa norma?
Nel nostro articolo “Agevolazioni acquisto prima casa: cosa sono, i requisiti e come non perderle” abbiamo visto che il Bonus prima casa offre notevoli vantaggi fiscali a chi acquista la propria abitazione principale.
Oltre ai requisiti necessari per avere diritto al beneficio, abbiamo elencato anche i casi in cui l’acquirente può perdere l’incentivo.
In particolare si decade dall’agevolazione se:
- le dichiarazioni previste dalla legge nell’atto di acquisto risultano false;
- non si sposta la residenza nel Comune in cui si trova l’immobile entro 18 mesi dall’acquisto;
- nel caso in cui si acquisti casa usufruendo dello sconto fiscale pur essendo già proprietari di un’altra abitazione acquistata con le medesime agevolazioni, si perde il bonus se entro un anno dall’acquisto del nuovo immobile non viene venduto quello già posseduto.
- l’abitazione acquistata viene donata o venduta prima che siano trascorsi 5 anni dalla data di acquisto.
Ma non esiste regola che non abbia la sua eccezione, perciò in merito a quest’ultima condizione andiamo a vedere quando è possibile alienare l’immobile prima che siano trascorsi 5 anni dall’acquisto senza perdere il bonus prima casa.
Infatti l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che ci sono due circostanze in cui il proprietario può continuare a beneficiare dell’incentivo:
- se il contribuente, entro 1 anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici di prima casa, procede all’acquisto di altro immobile, anche a titolo gratuito, da adibire a propria abitazione principale. Il requisito del riacquisto non è soddisfatto quando si stipula, entro l’anno dalla vendita del primo immobile, soltanto un compromesso, poiché con questo tipo di contratto non si trasferisce effettivamente la proprietà del bene;
- se il contribuente provvede all’acquisto di un terreno sul quale venga realizzato, entro 1 anno dalla vendita, un immobile utilizzabile come abitazione principale.
Non ha rilevanza il momento di acquisizione del terreno sul quale dovrà sorgere l’immobile: l’agevolazione permane anche in caso di vendita entro 5 anni dalla data di acquisto e costruzione entro 1 anno di un immobile da adibire ad abitazione principale anche su un terreno che risulta già essere di proprietà.
Si precisa inoltre, che il diritto all’agevolazione non viene meno qualora il nuovo immobile non sia ultimato: basta che esista un rustico del fabbricato, con le mura perimetrali delle singole unità, e che sia ultimata la copertura.