Le circostanze che possono portare l’inquilino a chiedere la sospensione del contratto di locazione sono le più varie.
La legge cosa dice al riguardo? La sospensione del contratto è sempre lecita? In quali casi è possibile interrompere il pagamento del canone?
Nel corso di un contratto di locazione può succedere che l’affittuario voglia interrompere per un periodo il pagamento del canone, magari perché si trova in difficoltà economiche oppure perché ha la necessità di lasciare la casa per qualche mese, per poi tornare a viverci successivamente.
Ma può farlo?
Innanzitutto diciamo che la durata dei contratti che hanno ad oggetto la locazione di immobili ad uso abitativo è determinata dalla legge, e può essere:
– quadriennale, rinnovabile per altri quattro anni (si tratta del classico contratto di locazione 4+4),
– triennale, rinnovabile per un biennio (il contratto 3+2).
Le parti non possono mai modificare la durata del contratto, pena la nullità dell’accordo.
Tuttavia, se si verifica un motivo grave, l’affittuario può comunicare la sua intenzione di disdire il contratto prima della sua naturale scadenza, inviando una raccomandata con un preavviso di almeno sei mesi.
Il recesso anticipato dalla locazione è consentito solo in presenza di una giusta causa che operi a favore dell’inquilino.
Nello specifico, secondo la giurisprudenza, la disdetta anticipata è giustificata quando si verifica un motivo che:
- non dipende dalla volontà del conduttore;
- è sopravvenuto alla conclusione del contratto, cioè non preesisteva al momento della stipula;
- rende eccessivamente gravosa (in termini economici, materiali o psicologici) la prosecuzione del rapporto.
Il recesso anticipato chiude il contratto di locazione, mentre la sospensione dell’affitto (quindi del pagamento dei canoni) non è una soluzione prevista dalla legge, a meno che non ricorra una delle due situazioni seguenti:
1.Le parti si accordano tra loro
È vero che la legge non consente di sospendere il contratto di locazione, ma nulla vieta al proprietario di andare incontro alle esigenze del suo inquilino, magari sollevandolo dall’onere di pagare l’affitto oppure riducendo il canone per un certo periodo.
Ricordiamo che per qualsiasi atto che va a modificare gli accordi iniziali è opportuno:
– utilizzare la forma scritta;
– comunicare le variazioni all’Agenzia delle Entrate tramite il Modello RLI.
Così facendo, il proprietario previene eventuali contestazioni sul reddito dichiarato e può accedere ad agevolazioni particolari, come il Bonus affitto (→c’è tempo fino al 6 ottobre per fare domanda per il 2021, clicca qui per saperne di più!).
In ogni caso, la sospensione unilaterale dell’affitto è illegittima: se l’inquilino non ha intenzione di pagare i canoni, il locatore può procedere allo sfratto e alla richiesta di un decreto ingiuntivo.
2.Vizi dell’immobile e sopravvenuta impossibilità di utilizzo
Sospendere il pagamento dei canoni di locazione è legittimo quando i vizi dell’immobile non permettono il godimento del bene.
Se la casa è pericolosa o insalubre, allora l’inquilino che è costretto a lasciare l’immobile perché inabitabile può smettere di pagare l’affitto senza rischiare un decreto ingiuntivo.
Invece per tutti gli altri vizi che comportano solo una riduzione del godimento del bene, il canone dovrà essere versato comunque.
Eventualmente sarà il proprietario a risarcire il conduttore in un secondo momento.
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