Quest’anno c’è tempo fino al 30 settembre per presentare il Modello 730.
Se nel 2019 hai ristrutturato o hai effettuato altri interventi sulla tua casa, ecco le spese che puoi portare in detrazione.
È possibile detrarre nel Modello 730 le spese per:
1.LA RISTRUTTURAZIONE DELL’IMMOBILE, sostenute nell’anno 2019 o negli anni precedenti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.
l’Agenzia delle Entrate ha spiegato che tali spese devono essere inserite nella Sezione III A.
Le spese sostenute dal 26 giugno 2012 fino al 31 dicembre 2019 per la manutenzione straordinaria sulle singole unità immobiliari residenziali, gli interventi di restauro, risanamento conservativo e per la manutenzione ordinaria e straordinaria sulle parti comuni di edifici residenziali hanno diritto a una detrazione pari al 50% calcolato su un tetto di spesa massimo di 96.000 euro per ogni unità immobiliare.
2.L’ACQUISTO DI MOBILI ED ELETTRODOMESTICI AD ALTA EFFICIENZA.
La detrazione Irpef del 50% sull’acquisto di arredamento e grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni) su un ammontare massimo di 10.000 euro spetta solo se tali prodotti sono destinati ad arredare un immobile sul quale siano stati effettuati contestualmente interventi edilizi.
Infatti l’Agenzia delle Entrate precisa che, per avere l’agevolazione, è indispensabile realizzare una ristrutturazione e godere della relativa detrazione.
Per saperne di più sul Bonus ristrutturazioni e sul Bonus mobili ti suggeriamo di leggere il nostro approfondimento → Bonus Ristrutturazioni e Bonus Mobili 2019. Le guide aggiornate.
3.LAVORI EFFETTUATI PER AUMENTARE L’EFFICIENZA ENERGETICA.
La percentuale di detrazione per il risparmio energetico nel 730 2020 è pari al:
– 50%, dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2019, per acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione almeno pari alla classe A, acquisto e posa in opera di schermature solari e di impianti di climatizzazione invernale a biomasse;
– 55%, per le spese sostenute dal 2008 al 5 giugno 2013;
– 65%, per le spese sostenute dal 2015 al 2017 per acquisto e posa in opera di schermature solari e di impianti di climatizzazione invernale a biomasse; dal 2008 al 2019 per intervento di riqualificazione energetica su edificio esistente (no climatizzatori invernali con caldaie a biomasse), intervento su involucro di edificio esistente (dal 1° gennaio 2018 tranne acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi), intervento di istallazione di pannelli solari – collettori solari, sostituzione di impianti di climatizzazione invernale; dal 2016 al 31 dicembre 2019 per acquisto, installazione e messa in operadi dispositivi multimediali per controllo da remoto; dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2019 per acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori.
– 70% e 75%, per interventi sull’involucro e interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali esistenti eseguiti dal 2017 al 31 dicembre 2019.
– 80% e 85%, dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2019 per interventi su parti comuni di edifici condominiali volti alla riqualificazione energetica e riduzione di una classe del rischio sismico e interventi su parti comuni di edifici condominiali volti alla riqualificazione energetica e riduzione di due classi del rischio sismico.
Le detrazioni devono essere inserite dai righi E61 e E62 del Modello 730. In particolare è necessario indicare:
- Colonna 1 (Tipo intervento)
- Colonna 2 (Anno)
- Colonna 3 (Periodo, solo se gli interventi sono stati effettuati nel 2013)
- Colonna 4 (Casi particolari)
- Colonna 5 (Periodo 2008 – Rideterminazione rate)
- Colonna 7 (Numero rata)
- Colonna 8 (Importo spesa).
4.INTERVENTI RELATIVI ALLA:
- “SISTEMAZIONE A VERDE” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi;
- realizzazione di COPERTURE A VERDE e di GIARDINI PENSILI.
Per questi lavori per gli anni 2018 e 2019 spetta una detrazione dall’imposta lorda per un importo pari al 36% delle spese documentate di ammontare complessivo non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo.
La detrazione spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali (fino a un importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo).
Il beneficio spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile, a condizione che questa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Le spese ammesse al Bonus verde devono essere segnalate compilando la Colonna 2 (Tipologia) indicando i codici:
– 12 per le spese di “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi, realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2019;
– 13 per le spese di “sistemazione a verde” sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2019.
Ricordiamo che questi Bonus sono stati tutti prorogati per il 2020 e che, relativamente all’anno in corso, a questi si sono aggiunti:
- il nuovo Bonus facciate,
- l’Ecobonus con aliquota potenziata al 110%.
Per saperne di più ti saranno utili i nostri approfondimenti:
Nuovi incentivi per la casa: arriva il Bonus facciate 2020.
Decreto Rilancio: come usufruire della detrazione al 110% sui lavori?
Ecobonus 110% definitivo: nuovi limiti di spesa e requisiti.
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A presto con un nuovo articolo…