L’Ecobonus 110% è una realtà: nei giorni scorsi il Decreto Rilancio è diventato legge e sono stati definiti vari aspetti relativi al nuovo incentivo.
Finalmente è ufficiale: la versione definitiva del nuovo Ecobonus 110%, l’incentivo che dà la possibilità di migliorare la resa energetica di un immobile usufruendo di uno sconto fiscale eccezionale che porta il contribuente a recuperare, nell’arco di 5 anni, addirittura il 10% in più di quanto speso per i lavori.
E non è tutto!
Come abbiamo già anticipato in un altro articolo qui sul blog dell’Agenzia Immobiliare La Fortezza, la detrazione indiretta tramite lo sconto dalle tasse al momento della dichiarazione dei redditi annuale non è l’unica modalità di fruizione dell’agevolazione.
Infatti a questa si affianca la modalità diretta, costituita dalla cessione del credito e dallo sconto in fattura, che permettono al contribuente di ricevere uno sconto immediato del 100% sui lavori al momento della loro esecuzione.
In merito al funzionamento della cessione del credito e dello sconto in fattura, l’Agenzia delle Entrate ha fornito un documento che fa il punto della situazione; per scaricarlo clicca su questo link → audizione-agenzia delle entrate AGENZIA LA FORTEZZA.
In base alle linee dettate dal decreto, vediamo ora chi ha diritto allo sconto e quali sono i limiti di spesa fissati.
Ecobonus 110%: chi ne ha diritto?
L’articolo 119 del Decreto Rilancio stabilisce che i soggetti beneficiari dell’Ecobonus 110% sono:
- condomini;
- persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari. Questi soggetti possono avvalersi della detrazione per gli interventi realizzati sul numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per i lavori effettuati sulle parti comuni dell’edificio;
- istituti autonomi case popolari (IACP) per interventi realizzati su immobili di loro proprietà o gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
- cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
- organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale;
- associazioni e società sportive dilettantistiche, limitamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
Ecobonus 110%: quali sono i tetti di spesa?
La maxi detrazione per interventi antisismici e di efficientamento energetico spetta per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per realizzare:
– interventi di isolamento termico delle superfici opache che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio stesso (realizzazione del cappotto termico).
Il limite di spesa è fissato a:
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- 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
- 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
- 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che fanno parte dell’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
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– Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti centralizzati per il riscaldamento, raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione con efficienza energetica di classe A, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici, ovvero con impianti di microcogenerazione, con un limite di spesa pari a:
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- 20.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari;
- 15.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
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Rientrano tra le spese ammesse anche i costi legati allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.
– Sugli edifici unifamiliari, interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici, ovvero con impianti di microcogenerazione o a collettori solari.
Anche in questo caso sono compresi i costi per lo smaltimento e la bonifica dell’impianto sostituito; il tetto di spesa è 30.000 euro.
Ecobonus 110%: quali requisiti rispettare?
Condizione indispensabile per avere diritto alla maxi-detrazione è certificare che i lavori eseguiti abbiano migliorato la categoria energetica dell’edificio di almeno due classi, oppure, se ciò non è possibile, che sia stata conseguita la classe energetica più alta.
Per soddisfare il requisito relativo all’innalzamento di due classi energetiche, i lavori “trainanti” possono essere affiancati da altri interventi minori in materia di efficienza energetica, come l’installazione del fotovoltaico, del solare termico, delle batterie di accumulo e da tutti gli altri interventi che fanno parte dell’Ecobonus ordinario.
Tali lavori, quando sono svolti contestualmente a una delle tre tipologie riportate nel decreto, aumentano la loro percentuale di sconto e possono essere portati in detrazione al 110%.
Il nuovo Ecobonus non spetta per interventi effettuati su unità immobiliari residenziali appartenenti alle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli).
È l’occasione giusta per riqualificare la tua casa o il condominio in cui vivi, con il vantaggio di aumentare il valore dell’immobile, ridurne i consumi e beneficiare di uno sconto senza precedenti.