Il nuovo Decreto Rilancio estende il credito d’imposta al 60% sui canoni di locazione stipulati per immobili ad uso commerciale e introduce la possibilità di cessione del credito ad altri soggetti.
Allo stesso tempo, però, cambiano i requisiti di accesso all’agevolazione.
Quando, poche settimane fa, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il credito d’imposta così come previsto dal Decreto Cura Italia era riservato solo agli immobili di categoria catastale C/1, già si ventilava una possibile estensione del beneficio anche ad altre categorie catastali.
E così è stato.
Il Decreto Rilancio pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 20 maggio con l’art.31 ha esteso l’agevolazione ai contratti di locazione di immobili aventi destinazione commerciale anche se rientranti nelle altre categorie catastali.
L’agevolazione è concessa per canoni di affitto, leasing o concessione di fabbricati destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.
Vengono inclusi nella misura, con credito di imposta al 30%, anche i contratti di affitto d’azienda che includono almeno un immobile ad uso non abitativo utilizzato per lo svolgimento dell’attività.
Il nuovo credito di imposta, che si integra con quello del decreto Cura Italia, è sempre della misura del 60% dell’ammontare dei canoni di locazione, e comprende tre mensilità: marzo, aprile e maggio 2020.
Si tratta di un piccolo aiuto per i costi sostenuti per l’affitto dell’immobile adibito all’attività ed inutilizzato nel periodo di lockdown, che però richiede alcuni requisiti.
L’estensione del bonus non è l’unica novità: il Decreto Rilancio fissa anche nuovi paletti per l’accesso al beneficio fiscale.
Possono ottenere il nuovo credito d’imposta i soggetti che esercitano attività di impresa, arte o professione:
– con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019;
– che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta dell’anno precedente. Questo requisito non è obbligatorio per le strutture alberghiere, che potranno usufruire del bonus indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo d’imposta 2019.
Il credito d’imposta può essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni, a partire dal 25 marzo 2020.
In alternativa è possibile optare per la cessione del credito.
Infatti il titolare di partita IVA beneficiario dell’incentivo potrà scegliere di cedere il credito d’imposta al locatore o al concedente, a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare.
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