Il certificato di agibilità è una delle dichiarazioni più importanti nel settore dell’edilizia. Vediamo a cosa serve e qual è il suo ruolo nella compravendita.
Cos’è il certificato di agibilità?
Il certificato di agibilità è un documento utile ad attestare che un immobile possiede le condizioni di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico definite dalla normativa e che sia stato realizzato secondo quanto indicato nel progetto di costruzione.
In altre parole, ci garantisce che l’edificio è salubre e vivibile, è sicuro ed è conforme dal punto di vista urbanistico secondo le norme vigenti al momento del rilascio del certificato stesso.
Il documento non serve per gli immobili costruiti prima del 1934 (anno in cui è entrato in vigore l’obbligo) mentre è necessario per le nuove costruzioni, le ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali e gli interventi sugli edifici esistenti.
Chi rilascia il certificato di agibilità?
Il certificato di agibilità deve essere richiesto dal proprietario dell’immobile o dalla persona che ha ottenuto il permesso a costruire ogni volta che si compiono delle nuove edificazioni o delle opere di ricostruzione o ampliamento degli edifici.
Viene rilasciato da un professionista abilitato (architetto, geometra o ingegnere) che dichiara sotto la propria responsabilità la sussistenza dei requisiti di legge.
Entro quindici giorni dalla data di comunicazione del termine dei lavori, l’agibilità deve essere presentata presso lo sportello unico per l’edilizia del Comune e, secondo quanto riporta il “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), il certificato deve essere rilasciato per l’intero edificio (fabbricato, capannone industriale) e non per parti o singole unità immobiliari (appartamenti, negozi, depositi) di edifici esistenti.
Si può vendere un immobile senza agibilità?
Il certificato di agibilità nella compravendita va sempre garantito, in quanto attesta una condizione essenziale per procedere con la vendita.
Se risulta che il venditore ha dichiarato l’agibilità senza che questa ci sia, allora l’acquirente ha il diritto di chiedere la risoluzione del contratto preliminare e di rifiutarsi di concludere l’atto di vendita.
Questo è stato ben specificato con la sentenza n.622/19 del 14 gennaio 2019, con cui la Cassazione ha confermato che il certificato di agibilità per la casa costituisce requisito giuridico essenziale del bene, perché incide sulla qualità del bene e assicura il godimento e la commerciabilità dell’immobile al nuovo proprietario, qualità che il venditore è tenuto a garantire.
Pertanto se l’acquirente richiede il certificato di agibilità e il venditore si rifiuta di fornirlo, il compratore non solo può decidere legittimamente di non stipulare il contratto definitivo, ma ha anche il diritto di chiedere la restituzione di tutti gli acconti versati e, se previsto nel preliminare, il doppio della caparra.