Per la registrazione di un contratto di locazione ad uso abitativo sono dovute l’imposta di registro e l’imposta di bollo.
Quando è obbligatoria la registrazione?
Come pagare le imposte?
Trovi tutte le risposte in questo articolo.
Quando si stipula il contratto di locazione di un immobile ad uso abitativo è obbligatorio registrarlo presso l’Agenzia delle Entrate di competenza entro i 30 giorni successivi, pena nullità dello stesso.
Nel regime ordinario di tassazione, al momento della registrazione, sono dovute l’imposta di registro e l’imposta di bollo.
La registrazione si effettua compilando un apposito Modello RLI che può essere presentato:
• tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, per mezzo del sistema RLI Web, utilizzabile anche per il versamento delle imposte di registro e di bollo;
• recandosi personalmente in un ufficio dell’Agenzia delle Entrate portando con sé almeno 2 originali del contratto (o 1 originale e 1 copia), il Modello RLI cartaceo compilato, i contrassegni per il pagamento dell’imposta di bollo e la ricevuta di pagamento dell’imposta di registro.
Di prassi è il locatore a occuparsi della registrazione, anche se per l’amministrazione finanziaria proprietario e inquilino sono obbligati in solido, quindi è indifferente chi presenta il Modello RLI: l’importante è che questo sia correttamente compilato e che le parti abbiano provveduto a versare le relative imposte.
Quali sono i contratti di locazione soggetti alla registrazione e al pagamento delle imposte?
La registrazione del contratto di locazione è un adempimento che riguarda solo le locazioni di durata superiore a 30 giorni complessivi nell’anno solare, dunque è d’obbligo per i contratti:
- 4 anni + 4 a canone libero,
- 3 anni + 2 a canone concordato,
- ad uso foresteria,
- transitori per studenti o lavoratori in trasferta.
Se si opta per il regime fiscale sostitutivo della cedolare secca, alla registrazione del contratto non vanno versate né l’imposta di registro né l’imposta di bollo.
Come pagare l’imposta di bollo e l’imposta di registro per la locazione?
L’imposta di bollo ha un valore pari a 16 euro ogni 4 facciate del contratto o comunque ogni 100 righe, mentre l’importo dell’imposta di registro varia a seconda del tipo di immobile locato.
Se la registrazione è richiesta recandosi in ufficio, l’imposta di registro è versata:
- con il Modello F24 – Elementi identificativi, che deve essere presentato dai soggetti titolari di partita Iva esclusivamente con modalità telematiche, direttamente o attraverso gli intermediari abilitati, utilizzando i servizi online dell’Agenzia delle Entrate e del sistema bancario e postale. I soggetti non titolari di partita Iva, invece, possono presentare il modello anche presso banche o uffici postali;
- richiedendo all’ufficio delle Entrate l’addebito dell’importo sul proprio c/c, con il Modello richiesta di addebito su conto corrente.
Invece l’imposta di bollo si paga mediante l’utilizzo dei contrassegni (ex marche da bollo) da acquistare in data non successiva a quella di stipula.
Se la registrazione è richiesta per via telematica, il pagamento delle imposte, di registro e di bollo, viene effettuato con addebito su c/c bancario o postale.
Quando pagare l’imposta di registro per la locazione?
L’imposta di registro va pagata anche per gli anni di locazione che seguono al primo e per registrare tutti gli eventi successivi alla stipula del contratto, come la sua cessazione, la risoluzione, oppure la proroga.
Per i contratti di locazione che durano più anni si può scegliere di:
→ PAGARE IN UN’UNICA SOLUZIONE, al momento della registrazione, l’imposta dovuta per l’intera durata del contratto.
Scegliendo di versare l’imposta in una sola volta si ha diritto ad uno sconto, che consiste in una detrazione dall’imposta dovuta pari alla metà del tasso di interesse legale (attualmente dello 0,50%) moltiplicato per il numero degli anni di contratto.
Nel caso in cui il contratto venga disdetto prima del tempo e l’imposta di registro sia già stata versata per intero, spetta il rimborso dell’importo pagato per le annualità successive a quella in cui avviene la disdetta anticipata.
→ PAGARE L’IMPOSTA ANNO PER ANNO, entro 30 giorni dalla scadenza della precedente annualità, sempre utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (tramite richiesta di addebito su conto corrente o effettuando il pagamento con il Modello F24 – Elementi identificativi).
Nel calcolo dell’imposta da versare si deve tenere conto anche di eventuali adeguamenti del canone di locazione, come ad esempio l’adeguamento Istat.
Trovi maggiori dettagli nell’area tematica del sito dell’Agenzia delle Entrate dedicata alla casa.
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